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- Effettua un versamento sul conto corrente bancario.
IBAN: IT56U0883330800000100109356. Causale “sostegno attività Lenci O.N.L.U.S.” intestato ad ASSOCIAZIONE LENCI O.N.L.U.S. - Intesta un assegno bancario non trasferibile a: “Associazione Lenci O.N.L.U.S.”

Lo sapevi che le donazioni alla Lenci O.N.L.U.S. ti permettono di avere un risparmio fiscale?
Ora ti spieghiamo come e perché.
L’associazione Lenci O.N.L.U.S. è iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 1 maggio 2013.
In quanto Onlus, ai donatori della Lenci O.N.L.U.S. possono applicarsi le seguenti norme:
Erogazioni in denaro da persone fisiche
Detrazione (solo per il 2013) al 24% delle erogazioni liberali fino ad un massimo di euro 2.065 (art 15, c 1.1, DPR 917/86).
Detrazione (a partire dal 2014) al 26% delle erogazioni liberali fino ad un massimo di euro 2.065 (art 15, c 1.1, DPR 917/86).
In alternativa,
deduzione fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino ad un massimo di donazione di euro 70.000 (art 14, DL 35/05, conv in L 80/05).
Erogazioni in denaro da soggetti ires (aziende…)
Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato o a 2.065,83 (art 100, c 2, lett h, DPR 917/86).
In alternativa,
deduzione fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino ad un massimo di donazione di euro 70.000 (art 14, DL 35/05, conv in L 80/05).
Erogazioni di beni da persone fisiche
Deduzione fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino ad un massimo di donazione di euro 70.000 (art 14, DL 35/05, conv in L 80/05). In relazione alle modalità di operare il risparmio, si rimanda alla Circ 39/05, Ag. Entrate.
Erogazioni di beni da soggetti ires (aziende…)
Deduzione fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino ad un massimo di donazione di euro 70.000 (art 14, DL 35/05, conv in L 80/05). In relazione alle modalità di operare il risparmio, si rimanda alla Circ 39/05, Ag. Entrate.
Deduzione fino al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, per beni non di lusso che presentino difetti o obsoleti e comunque non più commercializzabili. Questo tipo di beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. (art 13, c 3, D Lgs 460/97). Cfr anche art 13, c 2, D Lgs 460/97 per gli obblighi di comunicazione all’Ag. Entrate.
Deduzione del valore delle derrate alimentari e dei prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, prossimi alla scadenza e destinati alla eliminazione dal circuito commerciale. Questo tipo di beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. (art 13, c 2, D Lgs 460/97). Cfr anche art 13, c 2, D Lgs 460/97 per gli obblighi di comunicazione all’Ag. Entrate.
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